COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N.C.RIARDO – GARA N.C.RIARDO/INTERMONDRAGONE DEL 13.3.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N.C.RIARDO – GARA N.C.RIARDO/INTERMONDRAGONE DEL 13.3.05 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dalla lettura degli atti, nonché del referto di gara, unica fonte di prova, si evince che il provvedimento di sospensione della gara sia stato assunto dal direttore di gara al 45’ del s.t., in assenza di condizioni che ne imponessero l’oggettiva salvaguardia dell’incolumità personale e, comunque, senza che l’arbitro avesse preventivamente adottato i provvedimenti prescritti dall’ordinamento sportivo, al fine di ripristinare una situazione di regolarità. Risulta coerente, quindi, il rilievo del Giudice Sportivo, secondo il quale l’arbitro ha omesso di attivare tutti i provvedimenti di cui innanzi. P.Q.M.. DELIBERA di rigettare il reclamo; di confermare la decisione del Giudice Sportivo, che aveva disposto la ripetizione della gara; di demandare al Comitato per la rifissazione della gara medesima; ordina addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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