COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BAIANESE – GARA VIRTUS S.GIUSEPPE/BAIANESE DEL 12.3.05 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO BAIANESE – GARA VIRTUS S.GIUSEPPE/BAIANESE DEL 12.3.05 – 2^ CAT.
La C.D., esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, letto il reclamo della società Baianese, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento in data 11.4.05, rileva che il calciatore Annunziata Nunzio, nato il 19.11.80, risulta tesserato a favore della società Virtus San Giuseppe con decorrenza dal 31.3.2004, ovvero da data successiva al giorno di disputa della gara, alla quale ha, pertanto, preso parte in posizione irregolare. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l’effetto, infligge alla società Virtus San Giuseppe la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
nulla dispone per la tassa reclamo, non versata.
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