COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL MONTEFORTE – GARA AVELLANA / REAL MONTEFORTE DEL 5.3.05 – 3^ CAT

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL MONTEFORTE – GARA AVELLANA / REAL MONTEFORTE DEL 5.3.05 – 3^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, da accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento, come da nota del 22.3.05, risultano regolarmente tesserati, a favore della società Avellana, i calciatori: Sorriento Domenico, n. 25.6.82, con decorrenza dal 5.11.04; Vinciguerra Paolo, n. 15.6.78, anch’egli dal 5.11.04; Gaglione Sebastiano, n. 1.8.80, dal 16.10.99; viceversa, il sig. Ciardi Francesco, indicato in distinta con le funzioni di assistente di parte, non risulta tesserato a favore della società Avellana come calciatore, né risulta censito, a favore della società medesima, come dirigente, o come collaboratore. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12, comma 5, C.G.S., di sanzionare la società Avellana con la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa reclamo, non versata.
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