COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASTELLAMMARE FIVE – GARA OLIMPIA ISCHIA/CASTELLAMMARE FIVE DEL 29.1.05 – C/5 SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASTELLAMMARE FIVE – GARA OLIMPIA ISCHIA/CASTELLAMMARE FIVE DEL 29.1.05 – C/5 SERIE C1 La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Il 29 gennaio 2005 era in programma, al Palasport comunale “F. Tagliatatela” della Città di Ischia, la gara di cui all’epigrafe. Prima dell’inizio della gara, veniva consegnato all’arbitro, dalla società ospitante Olimpia Ischia, un documento, a firma dell’Assessore allo Sport del Comune di Ischia, controfirmato dal Responsabile delle strutture sportive del medesimo Comune, con il quale veniva segnalata, alla società Olimpia Ischia, l’impossibilità di erogazione dell’acqua calda, in ragione di un improvviso guasto. L’arbitro, oltre a prendere atto del documento comunale, decideva di non dare inizio alla gara, come si rileva testualmente, “perché dal tetto del Palazzetto scorreva acqua sul terreno di gioco, in gomma”. Il C.R. Campania, preso atto che la gara non era stata disputata per la predetta impraticabilità di campo (come dal C.U. n. 65 del 3.02.05, pag. 1466), ne fissava il recupero sul medesimo C.U. Alla disposizione che la gara dovesse essere recuperata, in ragione della spiegata impraticabilità, si è opposta, con il reclamo in esame, la società Castellammare Five. Questa Commissione Disciplinare, a tutela della giustizia sostanziale, ha ritenuto di accedere alla richiesta, presentata dalla reclamante, di essere sentita, pur avendo essa prodotto direttamente ricorso in seconda istanza, senza alcuna attivazione presso il Giudice Sportivo. Nel merito della vicenda, questa C.D. osserva che la documentazione, allegata al rapporto di gara dall’arbitro, non soltanto deve essere giudicata corrispondente al vero, fino ad eventuale querela di falso, ma è, peraltro, supportata – sotto il profilo sostanziale – dalla precisazione arbitrale, innanzi testualmente riprodotta, sull’impraticabilità del terreno di gioco, in gomma, essendo esso insistentemente investito dallo scorrere dell’acqua dal tetto. Atteso che la valutazione sulla praticabilità del terreno di gioco è riservata in via esclusiva all’arbitro e che la chiara descrizione, indicata nel referto arbitrale, lascia intendere che la potenziale scivolosità del terreno di gioco, in materiale gommoso, violasse i requisiti di sicurezza, relativi all’incolumità personale degli atleti e del direttore di gara, se ne deduce che ogni giudizio, in ordine alle vicende subalterne (in specie, l’indisponibilità di acqua calda), debba essere considerato ininfluente. All’atto dell’audizione, peraltro, la società reclamante non ha prodotto alcuna documentazione idonea a confutare, per quanto potesse essere possibile, quella versata in atti, o le precisazioni arbitrali, limitandosi a richiamarsi al testo del reclamo presentato. Va, infine, sottolineato che l’arbitro della gara, su richiesta di chiarimenti da parte del Giudice Sportivo, ha espressamente specificato che la gara in esame “non si è disputata perché il campo di gioco era impraticabile (dal tetto scorreva acqua sul terreno di gioco)”. Di conseguenza, va considerata destituita di qualsivoglia fondamento giuridico-sportivo l’impugnazione, prodotta dalla società Castellammare Five, con il reclamo di cui all’epigrafe, della disposizione di recupero della gara in argomento; per altri versi, per i motivi tecnico-giuridici innanzi esposti, è da considerare assolutamente non impugnabile, in qualsiasi grado di giudizio, la decisione arbitrale, di natura esclusivamente tecnica ed, in quanto tale, riservata in via esclusiva al direttore di gara, in ordine all’impraticabilità il terreno di gioco. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto e di rimandare gli atti al Comitato, per la fissazione della data di recupero della gara; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
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