COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REDAS NAPOLI – GARA VILLARICCA/REDAS NAPOLI DEL 27.11.04 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REDAS NAPOLI – GARA VILLARICCA/REDAS NAPOLI DEL 27.11.04 – C/5 SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentiti l’arbitro e la società reclamante, osserva: al 30’ del secondo tempo della gara, di cui all’epigrafe, l’arbitro ha decretato un tiro libero a favore della società Redas Napoli. Contravvenendo al Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque, il direttore di gara disponeva, con una palese confusione (riconosciuta dall’arbitro medesimo, sia nel rapporto ufficiale di gara, sia all’atto dell’audizione presso questa C.D.) con il Regolamento di Giuoco del Calcio a Undici, che la società Villaricca opponesse una barriera, composta da calciatori, al tiro libero medesimo. A fine gara, la società Redas Napoli chiedeva all’arbitro di sottoscrivere una dichiarazione, relativa alla predetta “barriera”. Sul punto, l’arbitro della gara, all’atto dell’audizione, ha più esattamente precisato la natura e gli aspetti sostanziali dei comportamenti dei tesserati della società Redas Napoli, con particolare riferimento alla circostanza che, anche a fine gara, egli aveva insistito (pur al cospetto delle motivate obiezioni dei tesserati della società Redas) di non aver commesso alcun errore tecnico. Va puntualizzato, in ordine allo svolgimento della gara, che il Giudice Sportivo del C.R. Campania ne ha disposto, come dal C.U. n. 49 del 2 dicembre 2004, pag. 903, la ripetizione, in ragione del dimostrato errore tecnico commesso dall’arbitro, correttamente da lui stesso ammesso e dichiarato, come già specificato, nel rapporto di gara. Quanto alle vicende disciplinari, è di tutta evidenza che esse debbano essere valutate alla luce sia dell’insistenza dell’arbitro, come innanzi rappresentata, sia mediante l’attenta disamina delle precisazioni arbitrali, di cui all’audizione presso questa C.D. In via specifica, le gravi sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo sono state collegate, sul piano logico e sotto il profilo della commisurazione della pena, ad aspetti che, in sede di approfondimento della vicenda (sia mediante l’articolato testo del ricorso, sia attraverso la più volte richiamata audizione arbitrale), sono stati decisamente e notevolmente ridimensionati. L’aspetto sostanziale, modificativo del parametro di valutazione delle pene in ordine ai tesserati della società Redas, appare configurarsi nella circostanza (acclarata in questo secondo grado di giudizio, anche grazie alle precisazioni arbitrali in sede di audizione, e non accertabile dal Giudice Sportivo, che deve determinare le sanzioni sulla base del riferimento esclusivo agli atti ufficiali) che sia risultato conforme al vero quanto sostenuto dalla reclamante, ovvero che la dichiarazione di fine gara sia stata redatta dall’arbitro a sua grafia e non dai tesserati della Redas. Tanto premesso, in parziale accoglimento del reclamo, appare del tutto conforme ai criteri di equità, di giustizia e di commisurazione delle sanzioni sportive in corrispondenza alle infrazioni effettivamente commesse, ridurre al 31.12.1005 le squalifiche a carico dei calciatori Cantalupo Ciro, Chierego Rio e Scolavino Eduardo; di ridurre, parimenti, al 31.12.2005 l’inibizione a carico del dirigente, sig. Selvaggi Roberto; di ridurre ad euro 200,00 la sanzione pecuniaria inflitta a carico della società Redas. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre al 31.12.1005 le squalifiche a carico dei calciatori Cantalupo Ciro, Chierego Rio e Scolavino Eduardo; di ridurre al 31.12.2005 l’inibizione a carico del dirigente, sig. Selvaggi Roberto; di ridurre ad euro 200,00 la sanzione pecuniaria inflitta a carico della società Redas; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata
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