COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO RIN.SANNICOLESE – GARA R.SANNICOLESE / BAYERN CASERTA DEL 12.3.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO RIN.SANNICOLESE – GARA R.SANNICOLESE / BAYERN CASERTA DEL 12.3.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. Invero, i calciatori, di cui al reclamo, risultano tutti regolarmente tesserati, a favore della società Bayern Caserta, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento in data 7.4.05, da data antecedente il giorno di disputa della gara: Riccio Loreto, n. 21.2.70, con decorrenza dall’11.3.05; Delli Paoli Domenico, n. 15.9.83, dal 26.2.05; Barretta Raffaele, n. 17.10.76, dall’11.3.05; Caiazza Michele, n. 19.12.79, dal 10.12.04; Tescione Antimo, n. 27.8.68, dal 29.1.05. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società.
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