COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.TAMMARO – GARA TRENTOLA DUCENTA/S.TAMMARO DEL 5.3.05 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.TAMMARO – GARA TRENTOLA DUCENTA/S.TAMMARO DEL 5.3.05 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo della società S. Tammaro, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva che il reclamo stesso è fondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento in data 7.4.05, i calciatori Esposito Vincenzo, Mazzarella Raffaele e Gremiato Massimiliano, nati rispettivamente il 22.5.77, il 7.7.76 ed il 23.9.82, alla data della disputa della gara, non risultavano tesserati con la società S. Tammaro. Infatti, i predetti risultano tesserati per altra società a decorrere, rispettivamente, dal 9.1.04 l’Esposito, dal 21.10.04 il Mazzarella e dal 9.01.04 il Gremiato. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12, comma 5, C.G.S., di infliggere alla società Trentola Ducenta la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
nulla dispone per la tassa reclamo, non versata.
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