COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N.S.ROCCO FRATTESE – GARA GRUMESE/N.S.ROCCO F. DEL 30.01.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N.S.ROCCO FRATTESE – GARA GRUMESE/N.S.ROCCO F. DEL 30.01.05 – 2^ CAT. La C.D. esaminati gli atti del fascicolo di ufficio e letto il reclamo proposto dalla società Nuova S.Rocco Frattese, in assenza del legale rappresentante della società reclamante, pur tempestivamente e ritualmente convocato, osserva: il comportamento del tesserato della società, sig. Moccia Ferdinando, con mansioni di allenatore, censurato nel corso della gara dall’arbitro, è stato espressamente riconosciuto, nell’esatta configurazione, da parte della società, che ha richiesto una riduzione dell’entità della sanzione solo sotto il profilo della intenzionalità. Sta di fatto, però, che il direttore di gara ha riportato nel referto che il nominato allenatore non si è limitato a poggiare la mano sul suo volto, ma vi ha impresso una forte stretta, accompagnata da minacce verbali. Queste circostanze non possono militare in favore di un’interpretazione paternalistica del gesto, ma piuttosto di una grave intimidazione, assolutamente non tollerabile nell’ambito federale e, ancor meno, nel corso di una manifestazione sportiva che deve, invece, essere improntata a lealtà e correttezza. Pertanto, appare equa e congrua la sanzione assunta dal Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di confermare la sanzione impugnata; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società.
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