COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 28 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GI.SA – GARA OLIMPIA ISCHIA/GI.SA DEL 26.2.05 – C/5 SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 28 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GI.SA – GARA OLIMPIA ISCHIA/GI.SA DEL 26.2.05 – C/5 SERIE C1 La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società controparte, Olimpia Ischia, che ne aveva fatto rituale richiesta nelle proprie controdeduzioni, osserva: con un articolato atto, la società Olimpia Ischia ha preliminarmente chiesto che il reclamo prodotto dalla società GI.SA. venisse dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione e genericità, ovvero per mancanza di “petitum”. L’obiezione non può trovare accoglimento, in quanto la formula “per tanto premesso, risulta pienamente documentata la sussistenza della causa di forza maggiore”, che alla controdeducente appare inadeguata, si appalesa – viceversa – idonea a configurare richiesta di riconoscimento della medesima causa di forza maggiore. Per il vero, all’atto della sua audizione la società Olimpia Ischia si è limitata a riferire una circostanza che non può essere considerata incidente in relazione alla vicenda: ovvero, una conversazione telefonica, attivata dall’allenatore della società GI.SA. con il presidente della società Olimpia Ischia. Quanto alla valutazione in ordine alla diligenza esercitata dalla società GI.SA., di cui anche alle controdeduzioni della società Olimpia Ischia, si presenta decisiva la documentazione allegata al reclamo, al quale è stata compiegata probante documentazione delle Autostrade per l’Italia – Ufficio informazione e controllo traffico, che evidenzia come, in orario compatibile con l’obbligo di diligenza e di previdenza, a carico della società viaggiante (ovvero, la reclamante GI.SA.), il veicolo che trasportava la comitiva della società GI.SA. era “rimasto in panne e non più marciante, per un guasto al motore, al km. 30,800, direzione Nord, dell’autostrada A/30”. Essendo la condizione d’impedimento della società a raggiungere il campo di gara, sul piano obiettivo, estranea alle responsabilità della società reclamante, in presenza di un evento in ordine al quale la società GI.SA. ha esercitato la propria doverosa diligenza, questa C.D. ritiene che sussistano, nel caso di specie, gli elementi per il riconoscimento della causa di forza maggiore, di cui all’art. 55, comma 1, N.O.I.F. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto e dispone la ripetizione della gara, rimandando gli atti al Comitato per la fissazione della data del suo svolgimento; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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