COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LA BARONIA – GARA LA BARONIA/GAUDIANUM DEL 13.3.05 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO LA BARONIA – GARA LA BARONIA/GAUDIANUM DEL 13.3.05 – ECCELLENZA
La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, ascoltata la società, audito l’arbitro, sottoposte alla società – nel rispetto del principio del contraddittorio – le dichiarazioni rese dall’arbitro; sentito il calciatore Trematerra Giuseppe della società La Baronia, che si è autoaccusato del gesto che ha determinato la sanzione disciplinare, irrogata dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Di Baia Calcedonio Dani, della medesima società; tanto premesso, rileva: la dichiarazione del calciatore Trematerra Giuseppe appare, per il vero, generica e, per certi versi, vicina all’inverosimiglianza (“Dichiaro che a fine gara lanciavo acqua verso gli spogliatoi, senza sapere che fuori si trovassero l’arbitro e la terna arbitrale…”). Ancor più, va sottolineato che ad essa, anche in ragione delle innanzi enunciate considerazioni, non può di certo attribuirsi una valenza idonea a superare le precise indicazioni contenute nel rapporto arbitrale, che indica con chiarezza l’identificazione, da parte del direttore di gara, tra i due calciatori colpevoli del comportamento antisportivo, anche del n. 16, Di Baia Calcedonio D. Lo stesso arbitro, all’atto dell’audizione presso questa C.D., ha ribadito, in ordine ai calciatori responsabili del più volte richiamato comportamento: “Riconoscevo, da me identificati, De Luca Giovanni e Di Baia Calcedonio”. Di conseguenza, non essendo stato prodotto, dalla reclamante, neanche attraverso l’audizione del calciatore Trematerra Giuseppe, alcun elemento probante, idoneo a neutralizzare la qualità di fonte privilegiata di prova, che deve essere riconosciuta, sulla base del Codice di Giustizia Sportiva, al rapporto arbitrale (peraltro, si ribadisce ancora, confermato in sede di audizione arbitrale), deve confermarsi l’individuazione del calciatore Di Baia Calcedonio Dani, quale responsabile della vicenda in esame, peraltro giudicata con equa commisurazione dal Giudice Sportivo. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società La Baronia, disponendo l’addebito, sul conto della società medesima, della tassa reclamo, non versata.
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