COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CAPITELLO – GARA SASSANO CALCIO/CAPITELLO DEL 23.2.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CAPITELLO – GARA SASSANO CALCIO/CAPITELLO DEL 23.2.05 – 2^ CAT. La C.D. letto il reclamo proposto dalla società Capitello, rileva che lo stesso è privo del timbro sociale e non è stato redatto su carta intestata della società, come prescritto dall’art. 4, comma 7, del Regolamento della L.N.D. Inoltre, non risulta essere stata allegata la ricevuta della raccomandata postale di spedizione di copia dei motivi di reclamo alla società controparte, come prescritto dall’art. 42, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. Mancano, dunque, i requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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