COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.NICOLA VIRTUS – GARA S.NICOLA VIRTUS/GRICIGNANO DEL 4.4.05 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.NICOLA VIRTUS – GARA S.NICOLA VIRTUS/GRICIGNANO DEL 4.4.05 – ATT. MISTA
La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, ascoltata la società, che ne aveva fatta rituale richiesta, rileva che il reclamo non può essere accolto. Infatti, l’episodio è stato riportato nel referto in termini di chiarezza, senza possibilità di qualsiasi dubbio, in relazione all’identificazione ed all’identità del calciatore Leone Antonio. Le contestazioni esposte dalla società reclamante risultano, pertanto, prive di qualsiasi valenza in merito al giudicato, dal momento che, anche nell’ipotesi di responsabilità altrui, sarebbe stato onere dello stesso Leone, quale capitano, di riferire l’identità del responsabile. In mancanza, la responsabilità è da ascriversi comunque a carico dello stesso capitano. Per quanto, poi, attiene alla gravità del comportamento, la Commissione deve rilevare che il responsabile diretto ha mantenuto un atteggiamento aggressivo, perseverante fino alla fine della gara, sicché non può essergli riconosciuta alcuna ipotesi di attenuazione per reazione immediata e neanche di reazione ad un fatto ingiusto, dal momento che i provvedimenti assunti dall’arbitro risultano direttamente conseguenti ad un rilievo di natura tecnica nel corso della gara. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, con la conferma della decisione del Giudice Sportivo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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