COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S. MARCO DEI CAVOTI – GARA S.MARCO CAVOTI/PAGO VEIANO DEL 6.3.05 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S. MARCO DEI CAVOTI – GARA S.MARCO CAVOTI/PAGO VEIANO DEL 6.3.05 – 3^ CAT.
La C.D. letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. La reclamante si duole che nella gara de qua la società Pago Veiano ha inserito in distinta di gara un calciatore non munito dell’autorizzazione, di cui all’art. 34, comma 3, N.O.I.F. e, dunque, in posizione irregolare. Invero, il calciatore in questione, Morganella Orazio, pur essendo calciatore “giovane”, infrasedicenne alla data di disputa della gara (nato il 4.09.1989) e, dunque, soggetto all’obbligo della preventiva autorizzazione, non è stato utilizzato nella gara in esame. Tale circostanza, rilevata incontrovertibilmente dal referto di gara, viene ritenuta dal Codice di Giustizia Sportiva esimente, rispetto al divieto di cui al combinato disposto dell’art. 12, comma 5, C.G.S. e dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F. Infatti l’art. 12, comma 5), secondo capoverso, esclude l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara quando, come nel caso di specie, il calciatore, pur in posizione irregolare, non sia stato effettivamente utilizzato, neanche per una frazione minima di gioco, dalla società d’appartenenza. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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