COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASTELNUOVO DI CONZA – GARA BELLIZZI/ CASTELNUOVO DEL 10.04.05 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASTELNUOVO DI CONZA – GARA BELLIZZI/ CASTELNUOVO DEL 10.04.05 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Castelnuovo di Conza, rileva che esso non risulta essere stato spedito alla controparte. Pertanto, essendo mancato uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (ovvero, l’allegazione della ricevuta della raccomandata postale di spedizione dei motivi di reclamo alla società controparte, come prescritto dall’art. 42, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva), il reclamo medesimo deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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