COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 12 maggio 2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO STELLA ROSSA VITULAZIO – GARA ATLETICO BELLONA / STELLA ROSSA VITULAZIO DEL 10.04.05 – 2^ cat.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 12 maggio 2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO STELLA ROSSA VITULAZIO – GARA ATLETICO BELLONA / STELLA ROSSA VITULAZIO DEL 10.04.05 – 2^ cat. La C.D., letto il reclamo della società Stella Rossa Vitulazio, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva che il reclamo è fondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del 2.5.05, i calciatori Castellone Antonio ed Avella Ernesto, nati rispettivamente il 20.8.82 e 8.1.86, alla data della disputa della gara non risultavano tesserati con la società Atl Bellona, mentre i calciatori Arena Antonio, n. 6.6.84, e Zagarola Michele, n. 21.10.87, risultavano tesserati per la società Atl Bellona a decorrere, rispettivamente, dal 10.3.05 e dal 2.4.05, per cui erano in posizione regolare alla data di disputa della gara. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art.12, comma 5, lettera c), di infliggere alla società Atl Bellona la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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