COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 12 maggio 2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO ISOLA DI PROCIDA – GARA REAL SANITA / ISOLA PROCIDA DEL 24.4.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 12 maggio 2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO ISOLA DI PROCIDA – GARA REAL SANITA / ISOLA PROCIDA DEL 24.4.05 – 2^ CAT. La C.D. letto il reclamo ritualmente proposto dalla società in epigrafe, avente per oggetto il tesseramento per altra società dei calciatori Franco Alfredo, n. 19.3.80, Scognamillo Giuseppe, n. 23.6.72, Grimaldi Fabio, n. 9.4.73, impiegati dalla società Real Sanità nella gara del 20.4.05, nonché letto il reclamo avente per oggetto sempre il calciatore Grimaldi Fabio (squalificato per tre gare), proposto al Giudice Sportivo e pervenuto a questa C.D. per competenza, rileva che entrambi sono fondati. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento (nota del 2.5.05), risulta che sia il calciatore Franco Alfredo che il calciatore Scognamillo Giuseppe non erano tesserati, alla data di disputa della gara, per la società Real Sanità. Per quanto attiene alla posizione del calciatore Grimaldi Fabio, questi, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul C.U. n. 85 del 21.4.05, era stato sanzionato con tre giornate di squalifica in merito al comportamento avuto nel corso della gara del 17.4.05 e pertanto, non poteva essere impiegato nella gara del 24.4.05, per cui vi ha partecipato in posizione irregolare anche agli effetti disciplinari. P.Q.M. DELIBERA i ricorsi vanno accolti ed a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), la società Real Sanità va sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per le tasse, non versate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it