COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 12 maggio 2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO GRAZZANISE – GARA REAL FALCIANO/GRAZZANISE DEL 24.4.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 12 maggio 2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO GRAZZANISE – GARA REAL FALCIANO/GRAZZANISE DEL 24.4.05 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero la reclamante, nel contestare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo relativamente al comportamento tenuto da tre calciatori nei confronti dell’arbitro, chiede la revoca della squalifica per cinque gare a carico dei medesimi calciatori per non aver commesso i fatti loro addebitati nonché, in via subordinata, per mancanza di prove certe sugli episodi accaduti negli spogliatoi. V’è da dire, a tal proposito, che gli episodi descritti dal direttore di gara a carico dei calciatori Tamburini Aniello, Castaldo Massimo e Giuliano Angelo, e precisamente il loro accerchiamento, le pesanti ingiurie, le minacce ed i ripetuti spintoni a danno della sua persona, sono da considerare particolarmente gravi, per cui la sanzione comminata appare equa e proporzionata. Tali episodi non sono confutati dal rapporto del Commissario di Campo, il quale ha doverosamente esposto quanto osservato e cioè che i calciatori si erano tolti la maglia di gioco a fine gara. Quest’ultima circostanza non può mutare le asserzioni chiare e concordanti dell’arbitro, in quanto quest’ultimo aveva ben individuato i calciatori, prima del rientro negli spogliatoi. V’è da aggiungere, altresì, che, relativamente ai calci scagliati dai medesimi calciatori, con sfondamento o meno della porta degli spogliatoi, trattasi di una condotta da censurare, eventualmente, con l’irrogazione di un’ulteriore sanzione. Tuttavia, data la non perfetta univocità del referto arbitrale, rispetto al rapporto del Commissario di Campo, in ordine a tale episodio, questa Commissione ritiene giusto non tenerne conto, ai fini del presente giudizio. In relazione alle altre condotte, descritte in precedenza, le cui relative sanzioni sono state impugnate dalla reclamante, ritiene di confermare le decisioni del Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la relativa tassa, non versata, sul conto della società
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