COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 12 maggio 2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO PAGLIARONE – GARA S.ANTONIO PICENTIA / PAGLIARONE DEL 10.04.05 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 93 del 12 maggio 2005
Delibera Della Commissione Disciplinare
RECLAMO PAGLIARONE – GARA S.ANTONIO PICENTIA / PAGLIARONE DEL 10.04.05 – 3^ CAT.
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Pagliarone in riferimento alla gara in epigrafe e relativo alla posizione irregolare di calciatori, ne rileva l’inammissibilità, in quanto redatto in forma generica e priva di motivazioni specifiche (ad esempio, se le presunte posizioni irregolari siano agli effetti del tesseramento, o agli effetti disciplinari). P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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