COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 12 maggio 2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO JUVE MONDRAGONE – GARA JUVE MONDRAGONE / ARIENZO DEL 19.3.05 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 93 del 12 maggio 2005
Delibera Della Commissione Disciplinare
RECLAMO JUVE MONDRAGONE – GARA JUVE MONDRAGONE / ARIENZO DEL 19.3.05 – 3^ CAT.
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Juve Mondragone, relativo alla gara in epigrafe ed avente per oggetto la posizione del calciatore Saccone Giuseppe appartenente alla società AC. Arienzo è fondato. Invero il predetto calciatore4 nel corso della gara del 13.3.05 veniva espulso e successivamente sanzionato dal Giudice Sportivo con due giornate di squalifica (provvedimento pubblicato sul C.U. n. 33 del 24.3.05 pag. 301). Orbene trattandosi di calciatori espulso a norma dell’art.14 comma 9 C.G.S. non avrebbe dovuto partecipare alla gara del 219.3.05. P.Q.M.
DELIBERA
il reclamo va accolto ed a norma dell’art. 12 punto 5 la società A.C. Arienzo va sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
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