COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PIGNATARO CALCIO – GARA AUDAX VOLTURNO / PIGNATARO DEL 1.5.05 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PIGNATARO CALCIO – GARA AUDAX VOLTURNO / PIGNATARO DEL 1.5.05 – PROMOZIONE
La C.D., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società Pignataro Calcio in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gara, così come statuito nel C.U. n. 171/A della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 76 del 17.3.2005 del C.R. Campania. La declaratoria d’inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 29, commi 5 e 9. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo, disporre l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società.
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