COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO OLIMPIAKOS SIRIGNANO – GARA OLIMPIAKOS S. / VIRTUS S.GIUSEPPE DEL 30.04.05 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO OLIMPIAKOS SIRIGNANO – GARA OLIMPIAKOS S. / VIRTUS S.GIUSEPPE DEL 30.04.05 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Olimpiakos Sirignano in riferimento alla gara in epigrafe e relativo alla posizione irregolare di calciatori, ne rileva l’inammissibilità, in quanto privo della ricevuta di trasmissione di copia del reclamo alla controparte, in violazione della precisa prescrizione, di cui all’art. 29, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa, non versata, sul conto della società.
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