COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BAYERN CASERTA – GARA SP.S.MARCELLINO / BAYERN CASERTA DEL 17.4.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BAYERN CASERTA – GARA SP.S.MARCELLINO / BAYERN CASERTA DEL 17.4.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Invero, i calciatori Petito Luigi e Toscano Marcello, tesserati per la società Sporting San Marcellino, venivano squalificati per una gara per recidività in ammonizione, come dal C.U. n. 83 del 14.4.2005 del C.R. Campania, ed impiegati, nella gara del 17.4.05, di cui in epigrafe (prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale innanzi citato), in posizione irregolare, in quanto gravati da squalifica non scontata. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Sporting San Marcellino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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