COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.ANGELO SCALA – GARA ROYAL CALIANO/S.ANGELO SCALA DEL 24.4.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.ANGELO SCALA – GARA ROYAL CALIANO/S.ANGELO SCALA DEL 24.4.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Invero, il calciatore Loria Marco, n. 12.1.1973, della società Royal Calcio Caliano, con C.U. n. 85 del 21.4.2005, veniva squalificato per una gara per recidività in ammonizioni e, quindi, non poteva essere legittimamente impiegato nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del richiamato Comunicato Ufficiale, ovvero quella in esame, del 24.4.2005. Poiché la società Royal Calcio Caliano lo ha utilizzato, nella gara in questione, dal 4’ del s.t., contravvenendo, così, alle norme del Codice di Giustizia Sportiva; P.Q.M., ai sensi dell’art. 12, comma 5, lettera c), la C.D. DELIBERA di accogliere il reclamo della società S. Angelo a Scala, infliggendo, a carico della società Royal Calcio Caliano, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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