COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GAUDIANUM – GARA REAL CRISTOFARO V. / GAUDIANUM DEL 24.4.05 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO GAUDIANUM – GARA REAL CRISTOFARO V. / GAUDIANUM DEL 24.4.05 – ATT. MISTA
La C.D. letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società Gaudianum in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gara, così come statuito dal C.U. n. 171/A della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 76 del 17.3.2005 del C.R. Campania. La declaratoria d’inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 29, commi 5 e 9. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo, disponendo l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GAUDIANUM – GARA REAL CRISTOFARO V. / GAUDIANUM DEL 24.4.05 – ATT. MISTA"