COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GAUDIANUM – GARA REAL CRISTOFARO V. / GAUDIANUM DEL 24.4.05 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GAUDIANUM – GARA REAL CRISTOFARO V. / GAUDIANUM DEL 24.4.05 – ATT. MISTA La C.D. letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società Gaudianum in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gara, così come statuito dal C.U. n. 171/A della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 76 del 17.3.2005 del C.R. Campania. La declaratoria d’inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 29, commi 5 e 9. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, disponendo l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it