COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO F.SABATO VIGNALE – GARA BOTTIGLIERI / F.SABATO V. DEL 17.4.05 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO F.SABATO VIGNALE – GARA BOTTIGLIERI / F.SABATO V. DEL 17.4.05 – 3^ CAT. La C.D. letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Invero, i calciatori Prisco Maurizio, nato il 26.9.1964, e Galluzzi Michele, nato il 6.7.1978, non risultano tesserati a favore della la società Bottiglieri. Gli altri calciatori citati nel ricorso risultano, invece, regolarmente tesserati, a favore della società Bottiglieri, da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame, come da comunicazione dell’Ufficio tesseramento in data 16.5.2005. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo, infliggendo alla società Bottiglieri la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it