COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MAURO CILENTO – GARA TEMPA S.PAOLO / S.MAURO C. DEL 10.4.05 – 3^ CAT

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MAURO CILENTO – GARA TEMPA S.PAOLO / S.MAURO C. DEL 10.4.05 – 3^ CAT. La C.D. letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è infondato. Infatti, l’episodio è stato riportato nel rapporto di gara con molta chiarezza, con l’esclusione di qualsiasi dubbio in merito all’identificazione del calciatore Esposito Ugo quale aggressore del direttore di gara. Per quanto riguarda, poi, la gravità del comportamento assunto dal sig,. Esposito Ugo, questa Commissione ritiene equa e proporzionata, in rapporto alla gravità dei fatti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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