COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FOLGORE S.VINCENZO – GARA REAL S.MARCO / FOLGORE S.V. DEL 9.4.05 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FOLGORE S.VINCENZO – GARA REAL S.MARCO / FOLGORE S.V. DEL 9.4.05 – C/5 SERIE D La C.D., letto il reclamo della società Folgore San Vincenzo, avente per oggetto la posizione irregolare del calciatore Di Filippo Antonio, partecipante alla gara in epigrafe, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva che il reclamo è fondato. Invero, dalla nota in data 2.5.2005 dell’Ufficio Tesseramento, risulta che il calciatore Di Filippo Antonio, nato il 12.1.1964, alla data della disputa della gara non era tesserato, in quanto svincolato il 16.12.2003, senza successivo tesseramento a favore della società Real S.Marco. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), di infliggere alla società Real San Marco la sanzione della punizione sportiva della perita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it