COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO COGENA POMIGLIANO – GARA COGENA POM./ ASTRONAUTI DEL 17.4.05 – C/5 SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO COGENA POMIGLIANO – GARA COGENA POM./ ASTRONAUTI DEL 17.4.05 – C/5 SERIE D
La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è inammissibile. Invero, trattandosi di atto con il quale è stata chiesta la modifica del risultato acquisito sul campo (anche la richiesta di ripetizione della gara, invero, corrisponde in toto ad un’istanza di modifica del risultato acquisito sul campo), sulla base della prescrizione di cui all’art. 29, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, esso avrebbe dovuto essere corredato dall’attestazione di spedizione, alla società controparte, della raccomandata postale contenente copia dei motivi di reclamo. La mancata allegazione della ricevuta postale, innanzi richiamata, configura violazione della prescrizione, di cui al comma 9 del citato art. 29 C.G.S., che costituisce motivo d’inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto ed ordina addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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