COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.ATRIPALDA – GARA ATL.ATRIPALDA / REAL QUADRELLE DEL 30.4.05 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO ATL.ATRIPALDA – GARA ATL.ATRIPALDA / REAL QUADRELLE DEL 30.4.05 – PROMOZIONE
La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è infondato. Invero, le sanzioni dell’inibizione a carico del Presidente Capone Ferruccio e delle squalifiche a carico dei calciatori Garofalo Roberto e Calò Giampaolo, inflitte dal Giudice Sportivo, pubblicate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 89 del 5.5.2005, appaiono proporzionate ai fatti commessi, come risultanti dalla lettura del referto arbitrale, del supplemento di rapporto arbitrale e del rapporto del Commissario di Campo, dai quali emerge la congruità delle sanzioni, in rapporto alle infrazioni commesse. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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