COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ALTA IRPINA – GARA REAL SERINO / ALTA IRPINA DEL 10.4.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ALTA IRPINA – GARA REAL SERINO / ALTA IRPINA DEL 10.4.05 – 1^ CAT. La C.D. letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è infondato. Invero, il calciatore De Lucia Domenico, nato il 12.6.1973, risulta regolarmente tesserato per la società Real Serino, con decorrenza dal 4.12.2004, ovvero da data antecedente il giorno di disputa della gara, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania in data 2.5.2005. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it