COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CSEN PEN.SORRENTINA – GARA CSEN PEN.SORRENTINA / NUOVA ANGRI DEL 12.3.2005 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CSEN PEN.SORRENTINA – GARA CSEN PEN.SORRENTINA / NUOVA ANGRI DEL 12.3.2005 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Invero, i calciatori Cuomo Pietro Rosario, n. 11.9.1988, Tedesco Silvio, n. 14.8.1984, e Grimaldi Vincenzo, n. 21.5.1982, non risultano tesserati a favore della società Nuova Angri; i calciatori Longobardo Salvatore, n. 8.5.1981, e Cuomo Francesco, n. 16.7.1987, risultano svincolati e non ritesserati a favore della società Nuova Angri. Quanto, infine, ai calciatori Ferraioli Salvatore, n. 13.1.1976, e Iannone Robertino, n. 28.1.1982, essi risultano regolarmente tesserati a favore della società Nuova Angri, rispettivamente con decorrenza dal 14.10.03 e dal 2.11.1002, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento in data 24.3.05. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo, infliggendo alla società Nuova Angri la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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