COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALORESE – GARA MONTAPERTO / CALORESE DEL 17.3.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALORESE – GARA MONTAPERTO / CALORESE DEL 17.3.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Calorose, avente per oggetto la posizione irregolare del calciatore Pasquariello Andrea, n. 6.1.1979, e dell’assistente di parte Reda Franco, che hanno partecipato alla gara in epigrafe, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva che il reclamo è fondato. Invero, dalla nota in data 7.4.2005 dell’Ufficio Tesseramento, risulta che l’assistente di parte dell’arbitro, Reda Franco, non risulta censito a favore della società Montaperto; il calciatore Pasquariello Andrea, alla data della disputa della gara, non risulta tesserato a favore della società Montaperto, essendo stato svincolato a decorrere dal 14.7.2004 e non essendosi ritesserato per la società medesima; viceversa, i calciatori Straccia Alessandro e D’Amelio Paolo risultano regolarmente tesserati, rispettivamente il 16.9.2002 e 2.11.2001, a favore della società Monteaperto, per cui hanno partecipato regolarmente alla gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, di infliggere alla società Montaperto la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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