COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO ALBA DURAZZANO S. AGATA GARA ALBA DURAZZANO S. AGATA – VIRTUS VOLLA DEL 22/ 5/2005

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO ALBA DURAZZANO S. AGATA GARA ALBA DURAZZANO S. AGATA – VIRTUS VOLLA DEL 22/ 5/2005 Il G.S., letto il referto arbitrale, il rapporto dell’A.A., i rapporti dei CC.CC. nonché le comunicazioni formali redatte dai Carabinieri della Compagnia di Avellino, presenti sul campo; letto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto dalla società Alba Durazzano S. Agata nonché l’atto fatto pervenire dalla società VIrtus Volla; considerato che la gara in epigrafe non si è disputata, rileva che: alle ore 15 si presentavano presso lo stadio “Gallucci” di Solofra le società Alba Durazzano S. Agata e Virtus Volla per disputare l’incontro di spareggio con orario di inizio 16.30. Dopo l’arrivo delle due squadre al campo, i calciatori della società Virtus Volla si recavano sul rettangolo di gioco per ispezionarne la consistenza. Dopo alcuni minuti entravano in campo anche i calciatori della società Alba Durazzano S. Agata. Improvvisamente, alle ore 15.45, come si rileva dalla nota ufficiale dei Carabinieri e dai rapporti dei Commissari di Campo, tra la maggior parte dei calciatori di entrambe le società si sviluppava all’interno del terreno di giuoco una “furiosa lite”, vera e propria rissa, sedata grazie al pronto intervento dei militari dell’Arma. A questo punto, i calciatori e i dirigenti della società Alba Durazzano S. Agata venivano accompagnati dai Carabinieri in ospedale per le cure del caso ed abbandonavano definitivamente l’impianto sportivo. Analogamente, quattro calciatori della società Virtus Volla venivano accompagnati dai Carabinieri in struttura ospedaliera diversa da quella scelta per i tesserati avversari. Dopo che il pullman della società Alba Durazzano S. Agata si era allontanato, un gruppo di propri sostenitori, circa cento, danneggiavano il cancello d’ingresso al parcheggio antistante lo stadio e solo grazie all’intervento delle FF.OO. si evitava che la situazione degenerasse. L’arbitro, dopo aver atteso i rituali 45 minuti senza che i calciatori della società Alba Durazzano S. Agata si presentassero per la identificazione, nel dichiararne l’assenza, non dava inizio alla gara. Alla luce della su esposta cronistoria dei fatti, e, in particolare, sulla base degli atti ufficiali, che costituiscono fonte di prova privilegiata soprattutto, come nel caso di specie, in mancanza di riscontri probatori di segno contrario, appaiono insuperabili due considerazioni: la prima, che si riferisce al referto arbitrale, è che l’espressione “gara non iniziata per mancanza società Alba Durazzano S. Agata” sia da qualificare come una mera constatazione di fatto, senza alcuna incidenza neppure potenziale sotto il profilo giuridico-sportivo in ordine alla vicenda in esame. La seconda, è che prima della identificazione dei calciatori, si è verificato l’episodio gravissimo, e quasi senza precedenti, della “furiosa lite” (c.f.r. nota ufficiale Carabinieri) tra quasi tutti i calciatori di entrambe le società. La inusualità della vicenda non sminuisce di certo l’assoluta gravità di un episodio, deprecabile, che denota irresponsabilità, pesante carenza di spirito sportivo, non curanza anche in ordine alle potenziali conseguenze sul pubblico ed a maggior ragione in un evento decisivo sotto il profilo agonistico. L’incontestabilità della rissa generale, emersa dagli atti ufficiali, non appare suscettibile di alcuna valutazione diversa, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della C.A.F., secondo la quale, in episodi similari (quello in esame è di gravità estrema) non può avere rilevanza alcuna distinzione ed alcun distinguo tra i partecipanti alla rissa, a maggior ragione allorquando, come nel caso in esame, la rapidità degli eventi non consente alcuna distinzione di responsabilità. Visto l’art. 12 C.G.S., P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, disponendo l’addebito della tassa sul conto della reclamante; delibera altresì, di infliggere ad entrambe le società Alba Durazzano S.Agata e Virtus Volla la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda ad entrambe di € 1.500,00 per partecipazione a rissa, nonché l’ulteriore ammenda alla società Alba Durazzano S. Agata di € 500,00 oltre al risarcimento dei danni all’impianto sportivo nella misura che sarà quantificata dal C.R.C.
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