COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GARA REAL SGL SANNIO – VIRTUS GOTI 97 DEL 22/5/05 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
GARA REAL SGL SANNIO – VIRTUS GOTI 97 DEL 22/5/05 1^ CAT.
Il G.S., letto il referto arbitrale, rileva che la gara sopraindicata non si è disputata per l’assenza della società Virtus Goti 97. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 53 NOIF;
DELIBERA
di infliggere alla società Virtus Goti 97 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 300.00 relativa alla prima rinuncia; di fare obbligo alla società Virtus Goti di versare a favore della società Real SGL Sannio la somma di € 150.00 quale indennizzo per il mancato incasso.
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