COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO ROYAL CALCIO CALIANO GARA F. GUARINI – ROYAL C. CALIANO del 22/5/05

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO ROYAL CALCIO CALIANO GARA F. GUARINI – ROYAL C. CALIANO del 22/5/05 Il G.S., visto il reclamo, rileva preliminarmente il mancato invio del preannuncio di reclamo nei termini prescritti dal C.U. 171/A F.I.G.C. pubblicato sul C.U. n. 76, che tale requisito formale, ai sensi dell’art. 24 2^, 3^ 5^ comma vietano l’esame del reclamo nel merito. Per tali motivi; DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la relativa tassa sul conto della società reclamante.
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