COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO GRAZZANISE – GARA REAL FALCIANO / GRAZZANISE DEL 24.4.05 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO GRAZZANISE – GARA REAL FALCIANO / GRAZZANISE DEL 24.4.05 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Grazzanise per la gara in epigrafe ed avente per oggetto la posizione dei calciatori Ammendola Ciro, nato il 27.4.1988, Carrella Gennaro, nato il 20.11.1967, Foniciello Vincenzo, nato il 22.5.1978, Cervone Luigi, nato il 13.7.1976 e Giusti Dario, nato il 4.1.1988, della società Real Falciano, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento (nota del 16.5.05), risulta che tutti i calciatori, di cui al reclamo, sono regolarmente tesserati a favore della società Real Falciano da data antecedente il giorno di disputa della gara, e precisamente: l’Ammendola dal 23.10.04, Zarrella dal 3.3.05, Foniciello dal 21.1.05, Cervone dal 17.1.05, Giusti dal 17.9.04. Inoltre, per quanto attiene l’autorizzazione, di cui all’art. 34, comma 3, N.O.I.F., in ordine al calciatore Ammendola, questa non è prescritta in quanto, alla data di disputa della gara, egli aveva compiuto il sedicesimo anno di età. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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