COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORTING NOCERA INF. – GARA MERIDIANA / SPORTING NOCERA DEL 29.01.05 – C/5 SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO SPORTING NOCERA INF. – GARA MERIDIANA / SPORTING NOCERA DEL 29.01.05 – C/5 SERIE D
La C.D., letto il reclamo e visti accuratamente gli atti ufficiali, ritiene che lo stesso è inammissibile. Infatti, manca la prova (ricevuta della raccomandata) dell’avvenuta trasmissione alla società controinteressata della copia del reclamo. Inoltre, il reclamo è stato firmato dall’avvocato e non anche dalla parte reclamante, la cui firma è apposta non in calce all’atto, ma a margine dello stesso, apparendo in tal modo rilasciata solo ai fini della delega in favore del sopracitato legale e non a titolo di sottoscrizione dell’atto da parte del legale rappresentante della società. Pertanto, sulla base dell’art. 29, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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