COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MECOBIL – GARA MECOBIL / FUTSAL MARIGLIANO DEL 30.4.05 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MECOBIL – GARA MECOBIL / FUTSAL MARIGLIANO DEL 30.4.05 – C/5 SERIE D La C.D., letti gli atti del fascicolo di ufficio ed il reclamo proposto dalla società Mecobil avverso la delibera del Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale del 5.5.05; sentita la parte reclamante, assistita dal difensore di fiducia, osserva: l’episodio, riferito in termini d’assoluta conformità sia dal direttore di gara che dal Commissario di Campo, induce questa Commissione Disciplinare a ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che la persona che si è resa responsabile delle gravissime minacce, riferite sia all’arbitro che al Commissario di Campo, non sia sconosciuta alla società, in quanto ha avuto accesso al campo ed agli spogliatoi in virtù del materiale possesso della documentazione relativa alla gara, che doveva essere consegnata all’arbitro. Per tale configurazione, l’ipotesi può essere ricondotta nell’ambito di previsione dell’art. 9 C.G.S., nel senso di “persona comunque addetta a servizi della società….”. La conseguente sanzione va, ovviamente, ricondotta nell’ambito della graduazione per gravità, prevista dal successivo art. 13 C.G.S. Sulla base, dunque, del presupposto di cui innanzi, ritiene la Commissione Disciplinare che la vicenda ha assunto contorni di sicura gravità sotto l’aspetto della lealtà sportiva, ma senza effetti conseguenziali in ordine alla conduzione della gara, in quanto il direttore di gara non è apparso in alcun modo intimorito dalle minacce e la gara è stata portata a compimento senza incidenti e senza pericoli per la incolumità pubblica. Dagli atti non risultano circostanze relative a condizioni di recidività e pertanto, pur nella gravità del fatto, può contenersi l’entità della sanzione nei limiti più equi e correlati all’effettività dei fatti. In parziale accoglimento del reclamo, la C.D. DELIBERA di ritenere la società Mecobil responsabile del comportamento gravemente scorretto da parte di persona addetta ai servizi della società e, per l’effetto, nel combinato disposto degli artt. 9 e 13 C.G.S., revoca i due punti di penalizzazione inflitti dal Giudice Sportivo, commisurando la sanzione a carico della detta società nell’ammenda di € 500/00 e nell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse; nulla dispone per la tassa, non versata.
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