COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SUMMA RIONALE T. – GARA SUMMA R.T./SILVERIO DEL 1.5.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SUMMA RIONALE T. – GARA SUMMA R.T./SILVERIO DEL 1.5.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Summa Rionale Trieste per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione dei calciatori Balbi Alfonso, nato l’8.11.1961, Salcito Roberto, nato il 6.12.1979, Lup Anastasio, nato il 17.8.1957, Settembre Vittorio, nato l’8.5.1976, rileva che il reclamo è fondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento (nota del 16.5.05), risulta che Balbi Alfonso è tesserato per la società Silverio dal 15.1.2005, Salcito Roberto dal 13.11.2002, Settembre Vittorio dal 18.10.2001, mentre Lup Anastasio, tesserato dal 4.11.1999, è stato svincolato in data 18.12.2002 e non si è, successivamente, ritesserato a favore della società Silverio. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., di sanzionare la società Silverio con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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