COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CAPRIOLI – GARA ALFANESE / CAPRIOLI DEL 8.5.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CAPRIOLI – GARA ALFANESE / CAPRIOLI DEL 8.5.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Caprioli per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione dei calciatori Savino Crescenzo, n. 1.7.1980, Pecoraro Vincenzo, n. 23.2.1988, Detta Antonio, n. 27.11.80, Villano William, n. 18.3.85, Pecoraro Egidio, n. 25.7.1983, Gerardo Roberto, n. 6.5.1982, rileva che il reclamo è infondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento (nota del 23.5.05), tutti i soggetti destinatari del ricorso sono risultati regolarmente tesserati a favore della società Albanese, in data antecedente il giorno di disputa della gara, e precisamente: Savino dal 2.10.1996, Pecoraro V. dal 14.10.2004, Detta dal 2.10.1996, Villano dal 19.10.2001, Pecoraro E. da 29.9.1999 e Gerardo dal 29.9.1999. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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