COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AULETTESE – GARA AULETTESE / SASSANO CALCIO DEL 1.5.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AULETTESE – GARA AULETTESE / SASSANO CALCIO DEL 1.5.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Aulettese per la gara in epigrafe ed avente per oggetto la posizione dei calciatori La Rocca Francesco, nato il 5.8.1989, e Speciale Michele, nato il 17.11.1989, appartenenti alla società Sassano Calcio, rileva che il reclamo medesimo è fondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento (nota del 16.5.05), risulta che entrambi i calciatori oggetto del reclamo hanno preso parte all’incontro non avendone titolo, essendo sprovvisti dell’autorizzazione prescritta dall’art. 34, comma 3, N.O.I.F., in ordine ai calciatori infrasedicenni alla data di disputa della gara. P.Q.M. DELIBERA il reclamo va accolto ed a norma dell’art. 12 punto 5 comma c) la società Sassano Calcio va sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa non versata.
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