COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 03 febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. MICHELE OLEVANO – GARA AZ.AGR.MENDUTI/S.MICHELE O. DEL 16.01.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 03 febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. MICHELE OLEVANO – GARA AZ.AGR.MENDUTI/S.MICHELE O. DEL 16.01.05 – 2^ CAT. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo della società San Michele Olevano, sia in relazione alla delibera del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n. 61, pag. 1348, con la quale è stata inflitta ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, sia in relazione alla squalifica del calciatore La Francesca Amelio; ritenuto che la questione relativa alla squalifica del calciatore riveste carattere di urgenza (in ragione della squalifica per tre gare ed in considerazione del tempo già decorso dalla data della gara), dispone preliminarmente lo stralcio del reclamo nella parte relativa alla predetta squalifica. Visto il referto arbitrale, rileva che il calciatore La Francesca Amelio, n. 16 della società San Michele Olevano, al 24’ del s.t. veniva espulso dal campo unitamente al calciatore D’Aloia Angelo (Az. Agr. Menduti) per reciproche minacce e ingiurie. È ben vero che, nel supplemento arbitrale, si evince che la rissa non è stata causata dal calciatore La Francesca Amelio, ma da un dirigente, è altresì inconfutabile che il comportamento del calciatore La Francesca medesimo deve essere considerato distinto, in quanto di maggiore gravità, rispetto a quello degli altri due calciatori sanzionati nella circostanza. Il direttore di gara, invero, ha espressamente sottolineato che neppure l’intervento di alcuni compagni di squadra “riusciva a farlo calmare”. Pertanto, questa C.D. rigetta il reclamo, nella parte relativa alla richiesta di riduzione della squalifica inflitta al calciatore La Francesca Amelio. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo, quanto alla richiesta di riduzione della richiamata squalifica per tre giornate di gara del calciatore La Francesca Amelio; dispone, altresì, la convocazione del legale rappresentante della società reclamante a comparire innanzi a questa Commissione, in ordine agli ulteriori motivi di reclamo, il giorno 21 febbraio 2005, alle ore 16.00, senza ulteriore avviso.
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