COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 03 febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORTING CLUB CELLE – GARA VILLA SAN NICOLA/SPORT. CLUB CELLE DEL 18.12.2004 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 03 febbraio 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO SPORTING CLUB CELLE – GARA VILLA SAN NICOLA/SPORT. CLUB CELLE DEL 18.12.2004 – 3^ CAT.
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Sporting Club Celle per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione dell’assistente Agresta Carmelo, rileva che lo stesso è fondato. Invero da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento e presso la segreteria del C.R. Campania (nota del 18.1.05), risulta che l’Agresta Carmelo non è tesserato come calciatore e non è censito come dirigente, a favore della società Villa San Nicola. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12, comma 5, di sanzionare la società Villa San Nicola con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa reclamo, non versata.
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