COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 03 febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORTING CLUB CELLE – GARA VILLA SAN NICOLA/SPORT. CLUB CELLE DEL 18.12.2004 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 03 febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORTING CLUB CELLE – GARA VILLA SAN NICOLA/SPORT. CLUB CELLE DEL 18.12.2004 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Sporting Club Celle per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione dell’assistente Agresta Carmelo, rileva che lo stesso è fondato. Invero da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento e presso la segreteria del C.R. Campania (nota del 18.1.05), risulta che l’Agresta Carmelo non è tesserato come calciatore e non è censito come dirigente, a favore della società Villa San Nicola. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12, comma 5, di sanzionare la società Villa San Nicola con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it