COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 03 febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DE MEDICI C5 – GARA DE MEDICI / LUZZATTI DEL 8.1.05 – C/5 SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 03 febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DE MEDICI C5 – GARA DE MEDICI / LUZZATTI DEL 8.1.05 – C/5 SERIE C2 Letto il reclamo avanzato dalla società De Medici, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, la C.D. osserva: tutte le motivazioni apportate dalla società reclamante in riferimento ad un presunto errore arbitrale, ancorché onorevoli, non possono giustificare alcun atteggiamento di aggressione nei confronti del direttore di gara. Ancor meno possono trovare giustificazione le frasi ingiuriose rivolte all’arbitro dal presidente-calciatore e capitano. Il comportamento violento e offensivo del pubblico implica la responsabilità oggettiva della società che è tenuta ad assicurare al direttore di gara la possibilità di svolgere la propria funzione in condizioni di serenità. Il referto arbitrale, ancorché minuziosamente contestato, non può, in alcun modo ritenersi superato nella sua specifica qualità di prova privilegiata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di confermare in ogni sua parte la decisione del Giudice Sportivo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società.
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