COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 03 febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AVERSA C/5 FEMM. – GARA AVERSA C5 F. / GAFERPEDILE DEL 5.12.2004 – C/5 SERIE A FEMMINILE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 03 febbraio 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO AVERSA C/5 FEMM. – GARA AVERSA C5 F. / GAFERPEDILE DEL 5.12.2004 – C/5 SERIE A FEMMINILE
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Aversa C5 Femminile per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione delle calciatrici Biliardi Laura, n. 11.11.88, Scotti Miriam, n. 23.3.89, entrambe appartenenti alla società Gaferpedile, rileva che il reclamo è infondato. Invero, ai sensi delle ripetute decisioni della Commissione d’Appello Federale, la prescrizione dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F. indica che le società sono tenute a richiedere la prescritta autorizzazione al competente C.R. solo per le calciatrici che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età e non superato il quindicesimo. Orbene, nella fattispecie le calciatrici oggetto del reclamo avevano superato il limite dei quindici anni. Pertanto, la società di appartenenza non aveva alcun obbligo di preventiva autorizzazione. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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