COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS CILENTO – GARA VIRTUS CILENTO/MONTESTELLA 2000 DEL 13.11.04 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS CILENTO – GARA VIRTUS CILENTO/MONTESTELLA 2000 DEL 13.11.04 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Virtus Cilento, visti gli atti del fascicolo di ufficio, acquisiti i referti delle gare intermedie, considerato che il calciatore Pandolfi Antonio (Montestella), nato il 23.7.1975, ed il calciatore Feola Ivan (Montestella), nato il 19.4.1983, alla data di disputa della gara del 13.11.04 non avevano scontato la squalifica ed erano, quindi, in posizione irregolare; P.Q.M. DELIBERA di ritenere irregolari le posizioni dei calciatori innanzi nominati, per cui infligge alla società Montestella 2000 la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 a favore della società Virtus Cilento; nulla dispone per la tassa, non versata; la presente delibera sostituisce, per competenza esclusiva di questa Commissione, la delibera assunta dal Giudice Sportivo del C.P. Salerno, già pubblicata sul C.U. n. 16 del 2.12.2004
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