COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO JUVE POGGIOMARINO – GARA JUVE POGGIOMARINO/BOYS NOLA DEL 9.1.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO JUVE POGGIOMARINO – GARA JUVE POGGIOMARINO/BOYS NOLA DEL 9.1.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, viti gli atti ufficiali e sentito l’arbitro a chiarimento, ritiene le doglianze da accogliere parzialmente. Infatti, dalle dichiarazioni rese dall’arbitro emerge con tutta chiarezza la sua responsabilità sulla mancata consegna delle chiavi della propria autovettura, al dirigente preposto. Tale comportamento imprudente libera la società ospitante da ogni obbligo relativo alla custodia del veicolo, per cui la società non è tenuta a risarcire i danni eventualmente arrecati. Per quanto riguarda gli altri fatti oggetto di contestazione, v’è da dire che il direttore di gara ha confermato integralmente quanto contenuto nel suo rapporto, per cui la sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Sportivo va confermata, in quanto equa e proporzionata. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di revocare la sanzione della diffida del campo di gioco e l’obbligo di risarcimento danni all’arbitro; di confermare la sanzione di € 252/00 a carico della società Juve Poggiomarino; nulla dispone per la tassa, non versata.
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