COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.FRANCESCO CASILLI – GARA S.FRANCESCO CASILLI/META DEL 2.1.05 – 3^ CAT. La C.D., letti gli atti del fascicolo d’ufficio, sentito personalmente il delegato del Presidente della società reclamante in data 7.02.05 e, successivamente in data 14.02.05, nonché chiamato a chiarimenti l’arbitro della gara, osserva: lo stato di agitazione dei contendenti, rilevato dall’arbitro, sanzionato, al 42’ del s.t., con la decisione della prosecuzione della gara soltanto pro-forma, appare riconducibile ad un giudizio meramente soggettivo, verosimilmente influenzato dall’assenza, sul campo, della Forza Pubblica. Dal referto arbitrale non risulta assunto alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei calciatori, che, sicuramente, hanno mosso critiche e avanzato rimostranze nei confronti dell’arbitro, né risultano adottati i provvedimenti prodromici alla sospensione della gara, ovvero alla sua prosecuzione pro-forma. Anche gli episodi verificatisi dopo la fine della gara non sembrano assumere caratteristiche di particolare gravità, tale da indurre il direttore a vanificare il confronto sportivo. Di conseguenza, ritenuti reali gli episodi di minaccia verbale e di comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, ma giudicato non ricorrente lo stato di pericolo per l’incolumità personale dell’arbitro e per l’ordine pubblico, pur in assenza di Forza Pubblica, questa C.D. DELIBERA di confermare le sanzioni disciplinari assunte dal Giudice Sportivo nei confronti dei tesserati ed a carico della società ricorrente; in parziale accoglimento del reclamo, di revocare la sanzione della perdita della gara, disponendone la ripetizione e demandandone la data di rifissazione al competente Comitato Provinciale di Napoli; nulla dispone per la tassa, non versata.
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