COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AUDAX VOLTURNO – GARA AUDAX VOLTURNO/GRICIGNANO DEL 17.11.2004 RECLAMO AUDAX VOLTURNO- GARA GRICIGNANO/AUDAX VOLTURNO DEL 15.01.2005

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AUDAX VOLTURNO – GARA AUDAX VOLTURNO/GRICIGNANO DEL 17.11.2004 RECLAMO AUDAX VOLTURNO- GARA GRICIGNANO/AUDAX VOLTURNO DEL 15.01.2005 La C.D., letto i reclami della società Audax Volturno in relazione alle gare del 17.11.2004 e del 15.01.2005, entrambi proposti per la posizione, presunta irregolare, del calciatore Ezeh Jimmy; esaminati gli atti ufficiali; vista l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, dalla quale risulta la regolarità del tesseramento del calciatore e del successivo trasferimento in prestito (in quanto calciatore nato all’estero, ma in possesso di cittadinanza italiana); rilevato che le motivazioni addotte a fondamento del reclamo attengono specificamente alla regolarità ed alla legittimità del tesseramento; visto l’art. 40, comma 3, N.O.I.F., che sancisce: “I calciatori di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani”; letta la nota della F.I.G.C. – Ufficio Tesseramento di Roma, relativa alla documentazione occorrente per il tesseramento di calciatori stranieri per la stagione sportiva 2004/2005, la quale chiarisce, per i calciatori nati all’estero, in possesso di cittadinanza italiana e mai tesserati all’estero, che la richiesta di tesseramento debba essere trasmessa al competente Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale e debba essere accompagnata dalla fotocopia di un documento identificativo del soggetto interessato, dal quale si rilevi la specifica indicazione della cittadinanza italiana; valutata, dunque, come regolare, per le esposte motivazioni, la posizione del calciatore in esame; P.Q.M. DELIBERA di rigettare i due reclami; dispone addebitarsi le due tasse, non versate, sul conto della società.
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