COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GIFFONESE – GARA GIFFONESE/CERVINARA DEL 10.10.2004 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GIFFONESE – GARA GIFFONESE/CERVINARA DEL 10.10.2004 – ECCELLENZA La C.D., letto il reclamo avanzato dalla società Giffonese, visti gli atti ufficiali, sentito personalmente il direttore di gara ed il rappresentante della società reclamante (che, peraltro, si è limitato al rinvio al testo del reclamo); eseguiti i relativi accertamenti, osserva: il direttore di gara, all’atto della sua audizione, ha confermato con puntualità le circostanze di fatto e di luogo, relative al comportamento del calciatore Infante Daniele, al termine della gara, nonché a bordo di un’autovettura, lungo la strada di ritorno alle rispettive abitazioni. Avverso tali puntuali precisazioni nessuna valenza può essere attribuita alle argomentazioni addotte dalla reclamante, in quanto al referto arbitrale ed alle dichiarazioni degli ufficiali di gara è riservata forza di prova privilegiata, superabile soltanto da elementi oggettivi ed inoppugnabili. Va tuttavia sottolineato che il calciatore Infante Daniele si trovava sì a bordo dell’auto che inseguiva l’arbitro, ma era seduto sul sedile posteriore, come sottolineato dall’arbitro anche all’atto della sua audizione presso questa Commissione Disciplinare, e non era alla guida dell’autovettura. È di tutta evidenza, pertanto, che, quantomeno in ordine alle “manovre pericolose”, alle quali è stato costretto l’arbitro dall’auto guidata dal sostenitore della società Giffonese, esse non possono essere addebitate, in via diretta, al calciatore in argomento, ma devono necessariamente ricondursi alla volontà del sostenitore alla guida dell’auto (per tale circostanza, la società è stata equamente sanzionata, in ragione del principio della responsabilità oggettiva). Per tali motivi, questa Commissione ritiene equo ridurre la squalifica a tutto il 30.06.2005. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso, di ridurre la squalifica comminata al calciatore Infante Daniele a tutto il 30.6.2005; nulla dispone per la tassa, non versata. COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata
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